Statuto

PREMESSA
Lo Statuto della Società Filarmonico Drammatica, approvato dall’Assemblea Generale dei Soci nelle adunanze del 20 e 21 Aprile 1899 e modificato nelle adunanze del 2 Aprile 1906 e 1° Marzo 1920, viene qui ulteriormente variato unicamente per renderlo conforme alle norme legislative vigenti, rimangono immutati i valori e gli scopi sui quali i soci fondatori


decisero di creare la Società Filarmonico Drammatica di Macerata

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E’costituita l’associazione denominata: SOCIETA’ FILARMONICO DRAMMATICA, in sigla SFD. La SOCIETA’ FILARMONICO DRAMMATIACA ha sede in Macerata in via Gramsci n. 30
ART. 2 - OGGETTO E SCOPO
La Società Filarmonico Drammatica si basa sui principi di libertà e uguaglianza tra gli uomini senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, essa è laica, apartitica, apolitica e senza fini di lucro. Gli scopi principali consistono in:

  1. a) salvaguardare, promuovere e diffondere, in ogni sua manifestazione, l’arte, la cultura maceratese, marchigiana, italiana ed internazionale. Questa azione potrà essere svolta attra­ verso l’organizzazione di iniziative che coinvolgeranno le arti pittoriche e di scultura, la musi­ ca, la letteratura, il teatro, il cinema, la fotografia, l’editoria, l’archeologia, la moda, il turismo, lo sport, la scienza ecc ;
  2. b) promuovere e organizzare mostre d’arte, dibattiti, seminari, presentazioni letterarie, congressi, concerti musicali, rappresentazioni e realizzazioni teatrali, cinematografiche e tele­ visive, viaggi turistici culturali, esposizioni per conto dei soci e non, sia, con o per Istituzioni, Organismi Pubblici o soggetti privati;
  3. c) organizzare, promuovere e realizzare attività editoriali nel settore dei cataloghi d’arte, della saggistica e delle pubblicazioni legate ad avvenimenti e programmi culturali o a feno­ meni sociali ed ambientali;
    d) istituire premi culturali ed onorifici sia nazionali, sia internazionali che del territorio, nonché corsi d’insegnamento tecnico- pratico per tutte le attività di cui ai punti a) e b)
  4. e) promuovere, sensibilizzare, incentivare e valorizzare ogni settore artistico, artigianale, industriale, agricolo locale, nazionale ed internazionale;
    f) Gestire strutture proprie e/o di terzi, organizzare cene sociali nella propria sede e/o in altri luoghi;
  5. g) ricercare ed acquisire sponsor economici per la realizzazione delle iniziative elencate ai precedenti punti a) b) c) d) e) ;
    Per il raggiungimento degli scopi enunciati la Società si avvarrà prevalentemente delle prestazioni gratuite, personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l’attività da essa svolta.
TITOLO II - RISORSE ECONOMICHE

ART. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio è costituito da tutti i beni immobili e mobili che sono già in possesso della Società o pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio potrà essere incrementato con eredità, erogazioni liberali, lasciti, donazioni e con ogni altra entrata con tale specifica destinazione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:
- dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Società in qualità di soci;

- da contributi di enti o privati;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
L’eventuale residuo attivo derivante dal rendiconto o bilancio annuale dovrà essere ripartito come segue:

  1. 1)  fino al 10% a fondo di riserva
  2. 2)  il restante a disposizione per le iniziative di cui all’art.2 e per necessità della
Società.

la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute utili e/o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere mutui attivi e passivi sia fondiari che ipotecari, sia con privati che con enti pubblici, sia con banche che istituti di credito, acconsentendo allo scopo, a tutte le formalità ipotecarie.

Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in società o imprese costituite e/o costituende se ritenute utili al raggiungimento degli scopi sociali.
ART. 4 - Divieto di distribuzione di utili e/o avanzi
la Società non prevede e fa divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa.

TITOLO III – SOCI

ART. 5 – SOCI

Possono essere Soci della Società uomini e donne di costumi irreprensibili e che godano di ottima reputazione, siano essi cittadini italiani o stranieri, che però siano in regola con le norme sul soggiorno in Italia, che abbiano compiuto il 18° anno di età, persone giuridiche ed Enti, nazionali e internazionali tramite i loro rappresentanti pro tempore che condividono gli scopi sociali della Società e che accettano senza riserve il presente statuto e/o eventuali regolamenti da essa disposti.

i soci si distinguono in:
a) Ordinari.
Sono considerati Ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
b) Sostenitori.
Sono considerati soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche tramite i loro rappresentanti pro-tempore che, condividendo gli scopi della Società, vogliono sostenerla con il versamento di contributi spontanei e liberalità o versano le quote eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo per appartenere alla categoria di soci sostenitori. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.
c) Onorari.
Sono considerati soci onorari le persone fisiche che contribuiscono alla promozione degli scopi della Società. Sono nominati su proposta di ciascun socio, successiva ed insindacabile approvazione del Consiglio Direttivo ed accettazione da parte degli interessati. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa né alla partecipazione all’attività della Società. Non possono ricoprire cariche sociali e non hanno diritto di voto. La qualifica di socio onorario ha la durata di anni uno e può essere prorogata.

Ogni socio nell'ambito assembleare ha diritto ad un voto.
L'adesione, la quota ed il contributo associativo sono personali, intrasmissibili e non rivalutabili.
L’appartenenza alla Società ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni e decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Possono essere soci della Società tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi in regola con le norme sul soggiorno in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età, e gli Enti pubblici e privati tramite i loro rappresentanti pro-tempore che condividano gli scopi, l’impostazione e l’attività della Società e si impegnino a rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento.
L’ammissione dovrà avvenire su presentazione di due soci e tramite la sottoscrizione di una domanda che dovrà essere accettata, a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo. Esso si riserva la facoltà di respingere per validi e comprovati motivi la domanda di iscrizione dandone per iscritto comunicazione all'interessato.
ART. 6 - Diritti dell'Associato
Gli associati, con l'iscrizione e purché in regola con tutti i versamenti dovuti alla Società hanno diritto.
a) di frequentare la sede sociale e tutti i locali della Società;
b) partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla Società ed usufruire di tutti i benefici e le convenzioni previsti per l'anno in corso.;
c) fregiarsi del distintivo associativo, ricevere la tessera della Società, unico e solo documento comprovante la qualità di associato.
d) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
e) intervenire, discutere, presentare proposte in Assemblea e votare all'Assemblea della Società anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi della Società;
f) proporre candidature ed essere eletto a qualsiasi carica sociale salvo le limitazioni previste; g) presentare proposta di ammissione di nuovi associati.
Per i punti a) e b) i benefici sono usufruibili anche dai famigliari del socio (coniuge e/o convivente) e dai figli fino al 21° anno di età purchè conviventi.
La Società riconosce e garantisce l'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto, escludendo altresì, espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 7 - Obblighi dell'Associato
Gli Associati si impegnano ed obbligano a:

  •   Versare la quota associativa annuale entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno;
  •   partecipare attivamente alla vita sociale;
  •   osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti della Società che dichiarano fin d'ora di conoscere, approvare e ratificare;
  •   osservare e rispettare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  •   risarcire eventuali danni ai beni e locali della Società che per fatto loro derivassero alle strutture.
 gli associati si impegnano a non compiere atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi dell’onorabilità, del prestigio e degli interessi della Società, dei suoi organi e degli altri soci.

ART. 8 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di socio si perde:
1. per dimissioni presentate per iscritto, la comunicazione delle dimissioni dovrà essere

inviata al Consiglio Direttivo entro e non oltre il mese di novembre, in caso contrario l’iscrizione sarà considerata valida anche per l’anno successivo con obbligo da parte del socio al pagamento della quota associativa;
2. per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque, incompatibili rispetto ai principi statutari della Società, al presente statuto o ai regolamenti.

ART. 9 - Provvedimenti disciplinari

Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o inadempienze possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

  1. a)  Richiamo
  2. b)  ammonizione scritta;
  3. c)  censura;
  4. d)  ammenda nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  5. e)  sospensione da 2 a 60 giorni;
  6. f)  espulsione.
I provvedimenti disciplinari sopra elencati da a) ad e) sono adottati dal Consiglio Direttivo e per quelli previsti ai punti da b) a f) devono essere preceduti da formale contestazione scritta dei fatti oggetto di incolpazione, con contestuale invito a presentare scritti difensivi entro giorni quindici dalla ricezione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento e se richiesta previa audizione del socio, che potrà farsi assistere da altro socio.

Contro le sanzioni di cui ai punti da a) ad e) è ammesso reclamo, entro giorni trenta, al Collegio dei Probiviri.
In ipotesi in cui il Consiglio Direttivo ritenesse di applicare l’espulsione, convocherà immediatamente il Collegio dei Probiviri a cui è demandata ogni decisione in ordine al provvedimento disciplinare da adottare, In questo caso il Consiglio Direttivo potrà adottare, per fini cautelativi, la provvisoria sospensione del Socio fino alla decisone del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio convocherà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il Socio con preavviso di giorni cinque; il socio potrà comparire dinanzi al Collegio e farsi assistere da persona di sua fiducia.
I soci espulsi dalla Società, per qualunque motivo non potranno più essere riammessi, né frequentare per qualsiasi titolo i locali e le strutture della Società.

ART. 10 - Utilizzo prestazioni dei Soci e dei Terzi

La Società potrà avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita dei soci e di quanti desiderano prestare gratuitamente la loro opera.
Tutte le collaborazioni sono di norma gratuite ma, con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere erogati rimborsi spese a piè di lista o forfettari.

La Società può assumere, con delibera del Consiglio Direttivo, l'eventuale personale necessario per il raggiungimento degli scopi sociali.
Per raggiungere gli stessi fini, su delibera del Consiglio Direttivo, Il Presidente potrà avvalersi della collaborazione gratuita di altre associazioni, di enti, società e privati.

TITOLO IV° - ORGANI DELLA SOCIETA’- DURATA

ART.11 - Organi della Società

Sono Organi essenziali e obbligatori della Società: a) L'Assemblea;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente

  1. d) Il Collegio dei Probiviri
ART.12 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Società:
a) Elegge liberamente sul principio del voto singolo di ogni associato i componenti del Consiglio Direttivo;
b) Elegge liberamente sul principio del voto singolo di ogni associato i componenti del Collegio dei Probiviri;
c) Qualora l'Assemblea lo reputi opportuno elegge il Collegio dei Sindaci Revisori su proposta del Consiglio Direttivo anche tra soggetti non abilitati;
d) L'Assemblea, con delibera da assumere entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio che dura dal 1 gennaio a tutto il 31 dicembre, approva annualmente il rendiconto economico e finanziario;
e) Determina su proposta del Consiglio Direttivo l'ammontare della quota associativa che ogni associato, in base alla propria categoria (ordinari, sostenitori), deve corrispondere al momento dell'iscrizione e dei successivi rinnovi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Potrà essere altresì convocata in seduta straordinaria, in qualsiasi momento dal Presidente stesso qualora lo ritenga necessario, ovvero da almeno 15 soci effettivi che ne facciano richiesta motivata e scritta, indicando i punti all'ordine del giorno sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. In questa ultima ipotesi, il Consiglio Direttivo della Società provvede a convocare l'Assemblea entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di assenza dal Vice Presidente o da un loro delegato.
I verbali delle riunioni dovranno essere redatti da un Segretario nominato dai presenti all’Assemblea.

I verbali delle Assemblee saranno conservati nell’apposito libro sociale a disposizione di tutti i soci per la consultazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell’Assemblea obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
L'avviso di convocazione deve essere inviato con lettera e/o con i mezzi telematici disponibili (fax- e.mail- Pec )che il socio avrà cura di comunicare tempestivamente ad ogni socio almeno quindici giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione nonchè l'indicazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il rendiconto economico e finanziario annuale dovrà essere messo a disposizione dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti.

In seconda convocazione l’Assemblea, da tenersi non prima di un’ora da quella prevista per la prima convocazione, si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibererà validamente a maggioranza semplice dei votanti.
Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART. 13 - Organi – Durata

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quatto anni.
Tutti i componenti il Consiglio sono sempre rieleggibili
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) essere cittadini italiani;
    b) non aver riportato condanne penali di natura dolosa, o avere in corso processi penali sempre di natura dolosa;
    c) al momento delle elezioni, devono, altresì essere soci della Società da almeno un anno e in regola con il pagamento delle quote associative.
    Lo svolgimento degli incarichi da tutti i componenti del Consiglio di Direttivo è a titolo gratuito.
    14 - MODALITA’ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
  2. a) La elezione delle cariche sociali deve farsi ordinariamente entro il mese di Maggio.
    b) Consiglio Direttivo in carica dovrà indire l’Assemblea Elettorale dei soci con avviso nel quale si invita a presentare, almeno otto(8) giorni prima della data fissata per le votazioni, le liste contenenti le candidature.
  3. c) L’avviso deve indicare il luogo, il giorno, l’ora, lo scopo dell’assemblea e il termine ultimo per la presentazione delle liste, esso potrà essere spedito mediante le seguenti modalità: posta elettronica, posta ordinaria, fax, Posta elettronica Certificata agli indirizzi email comunicati dai soci e deve comunque essere affisso in modo visibile nella sede della Società Filarmonico Drammatica sino al giorno precedente le votazioni.
  4. d) Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e l’ora stabilite dal Consiglio Direttivo, esse dovranno durare non meno di tre(3) ore, per poi darsi luogo con immediatezza alle operazioni di scrutinio.
    e) L’elettorato attivo spetta a tutti i soci iscritti alla Società Filarmonico Drammatica da almeno un anno e in regola con il pagamento delle quote sociali.
  5. f) La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste con l’indicazione di un elemento identificativo di lista, con un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio da sette(7) a undici(11) sempre in numero dispari.
    g) E’consentito condidarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità del candidato presente su più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati
  6. h) Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto.
    i) Le liste corredate dalla documentazione come sopra prevista, dovranno essere depositate presso la Segreteria della Società Filarmonico Drammatica entro le ore 18,00 dell’ottavo(8) giorno antecedente alla data fissata per l’Assemblea Elettorale, esse dovranno essere numerate secondo l’ordine di presentazione. La violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elettorale.
  7. j) Il Presidente del Consiglio Direttivo o un suo delegato, il giorno previsto per le elezioni, provvederà ad affiggere all’ingresso del seggio elettorale un elenco contenente per ciascuna lista ammessa il numero identificativo.
    k) Le schede elettorali dovranno contenere l’indicazione dell’elemento identificativo della lista.
  8. a) Su ogni scheda dovrà essere apposto il timbro della Società Filarmonico Drammatica e la sigla di un Consigliere all’uopo delegato.
    b) Non è ammesso il voto per delega.
14.1 – L’Assemblea Elettorale
a) L’assemblea Elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato

dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario che assumono le veci di Presidente e di Segretario del seggio elettorale e da tre soci scelti dal Consiglio Direttivo.
b) Nel caso in cui il Presidente e il Segretario siano candidati le funzioni di Presidente e Segretario di seggio saranno assunte da due dei tre soci precedentemente nominati.

  1. c) Il Presidente all’ora indicata per l’inizio delle votazioni, verifica la regolare costituzione del seggio, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un’urna debitamente sigillata e controfirmata, sul sigillo, dai componenti del seggio e dichiara aperta l’assemblea elettorale e nomina due scrutatori tra i soci non candidati.
  2. d) Il voto di ogni socio è controllato dal Segretario o anche da uno degli scrutatori mediante apposizione della sua firma difronte al votante nell’elenco degli elettori.
    e) Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno due(2) componenti del seggio.
  3. f) Scaduto l’orario previsto per la chiusura delle votazioni Il Presidente del seggio, dopo aver ammesso alla votazione gli elettori ancora presenti nella sala delle votazioni, dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, alle operazioni di scrutinio delle schede per l’elezione del Consiglio Direttivo.
  4. g) Il seggio decide inappellatamente su tutte le questioni sorgessero nello spoglio.
    h) Il Presidente, terminato lo scrutinio, pubblica il risultato mediante avviso da affiggersi immediatamente nelle sale della Società, e provvede a che sia partecipato agli eletti. A parità di voti fra le liste verrà indetta una nuova votazione entro trenta(30) giorni.
  5. i) Di tutte le operazioni di cui sopra, il Segretario redigerà processo verbale che verrà sottoscritto da tutti i componenti del seggio, e verrà conservato in apposito registro, mentre tutte le schede saranno subito distrutte.
    l) Chiunque abbia diritto di voto può presenziare alle operazioni di scrutinio.
  6. m) I nuovi eletti, con elezione ordinaria entrano in carica con il primo luglio successivo alla loro elezione, gli altri, in elezione straordinaria, appena questa è stata ad essi comunicata.
    j) Nel caso previsto dall’successivo art.16, ultimo comma, si procederà all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica quattro (4) anni dalla data delle elezioni ed entrerà in carica il primo giorno del mese successivo alle avvenute elezioni.
ART. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette(7) a undici(11) membri.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice- Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l’Economo esso potrà attribuire deleghe specifiche ai consiglieri eletti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, esso delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria per il compimento di tutti gli atti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente Statuto, in particolare:

  • -  Convocare l’Assemblea;
  • -  Predisporre il programma annuale degli eventi;
- Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obbiettivi raggiunti da pre­ sentare all’Assemblea;

  • -  Ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • -  Deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività della Società per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea e secondo le norme statutarie e rego­ lamentari, assumendo tutte le iniziative del caso;
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

  • -  Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
  • -  Dare pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsia­ si componente del Consiglio stesso;
- Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accer­ tare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

  • -  Deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
  • -  Deliberare sull’adesione e partecipazione della Società a comitati, enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività della Società stessa, designandone i rappresen­ tanti da scegliere tra i soci;
  • -  Redigere il regolamento interno e le convenzioni per l’uso delle strutture sociali;
  • -  Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e/o dipendenza;
- Proporre all’Assemblea l’ammontare delle quote di ammissione e dei contributi asso­ ciativi per ogni categoria di soci;

  • -  Approvare il Budget di spesa ed approvare le fatture e i pagamenti.
  • -  Al Consiglio Direttivo spetta costituire comitati permanenti o temporanei, la scelta di eventuali consulenti esterni, determinarne le competenze e i compiti nonché gli eventuali compensi e/o rimborsi spese.
    E’ assolutamente vietato al Consiglio Direttivo di alienare e/o impegnare il patrimonio e/o parte di esso senza il preventivo assenso dell’Assemblea.
    Qualora venisse a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, durante la durata in carica del Consiglio Direttivo, i membri mancanti potranno essere cooptati tra i soci della Società, In ogni caso i soci cooptati non potranno superare il numero di tre con riferimento a quelli originariamente nominati dall’assemblea.
    Qualora venga a mancare un numero di consiglieri pari alla metà, l'intero Consiglio decade, ed entro 60 giorni il Presidente deve convocare l'Assemblea per procedere a nuove elezioni del Consiglio. Il Presidente rappresenta ad ogni effetto la Società, anche in giudizio. Al Presidente spetta inoltre :
  • ART. 16 - Il Presidente
 Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo, facendone eseguire le deliberazioni;
 Relazionare l'Assemblea sull'andamento della Società ed è dotato, su mandato del Consiglio Direttivo, dei poteri per il raggiungimento dei fini sociali;
 Stipulare accordi e convenzioni già approvate dal Consiglio Direttivo, riscuotere somme e quietanzarle;
 Accedere o estinguere, secondo le direttive e le limitazioni indicate in apposita delibera del Consiglio Direttivo, conti correnti bancari o postali e prelevare somme in denaro;
 Provvedere all'esecuzione delle delibere assembleari e realizza i programmi delle attività approvate dalla Assemblea;

  •   Delegare per alcune funzioni altri componenti del Consiglio Direttivo;
  •   Ricevere le domande di ammissione ad associato;
    ART. 17 - Il Vice Presidente
    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene opportuno affidargli nell'interesse della Società. ART.19 – Il Tesoriere
  • Il Tesoriere ha i seguenti compiti e responsabilità:
  • Ogni delega di carattere permanente o temporanea dovrà risultare da atto scritto, dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo e presente nei verbali del Consiglio stesso.
    ART. 18 - Il Segretario
    Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, tiene l'archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei Soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco. Cura l'inventario di tutti i beni della Società e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti. E' altresì responsabile della gestione e del trattamento dei dati personali di tutti gli iscritti.
  1. a) Riceve tutte le somme versate, a qualunque titolo, alla Società e le deposita immedia­ tamente;
  1. b)  Presenta tutte le fatture al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
  2. c)  Effettua i pagamenti su ordine del Consiglio Direttivo;
  3. d)  Per i casi previsti dalla legge tiene la contabilità della Società su appositi registri con­
tabili;
e) Si rende disponibile per una verifica da parte del Presidente, del Consiglio Direttivo o di qualsiasi altro Revisore autorizzato sul Bilancio ed i libri contabili della Società.
f) Su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo effettua un rendiconto trimestra­ le, predispone il bilancio per la riunione annuale dell’Associazione e ogni qualvolta il Presi­ dente o il Consiglio Direttivo possano richiederlo.
g) Egli è responsabile di tutto il patrimonio immobiliare della S.F.D e cura i rapporti con gli affittuari e i titolari dei contratti di gestione.
h) Assume tutti gli altri doveri e responsabilità pertinenti il suo ufficio o che possano es­ sergli assegnati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
ART.20- L’Economo
L’Economo ha i seguenti compiti e responsabilità:

  1. a) Egli ha in custodia i beni della Società, ne cura il mantenimento e il buono stato e segnala al Consiglio Direttivo tutti gli interventi ritenuti utili e necessari alla buona conservazione degli stessi e riferisce al Consiglio eventuali sottrazioni e/o danneggiamenti dei beni .
  2. b) E’ autorizzato ad effettuare tutte le piccole spese ordinarie ritenute necessarie per una corretta manutenzione delle strutture e degli immobili della Società e ne riferisce al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
    c) Egli dovrà in collaborazione con il Segretario redigere l’inventario dei beni della Società e provvedere al suo aggiornamento.
  3. d) Ulteriori incarichi e compiti potranno essere conferiti all’economo dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V – COLLEGIO DEI PROBIVIRI ART.21 – Collegio dei Probiviri

Qualsiasi socio con anzianità di Associazione di almeno sette anni consecutivi può candidarsi all’elezione per la carica di Proboviro, purchè non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente

in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.
Il collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con poteri di rappresentanza.
La funzione dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei soci e degli altri organi sociali, nonché di derimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi,escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde per tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

TITOLO VI – Sindaci Revisori

ART. 22 - Sindaci Revisori

Il Collegio, se nominato, esercita le sue funzioni come previsto per legge .
L’incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno della Società

TITOLO VII° - Altre disposizioni

ART. 23- Rapporti tra soci

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e la Società od I suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio de Probiviri.
ART. 24 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e su domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci effettivi, trasmessa al Consiglio Direttivo è discusso in sede di assemblea Straordinaria, appositamente convocata, e deliberato ai sensi dell’art.21 c.c. con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e almeno i tre quarti degli intervenuti.

L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Società, Associazione o Ente che persegue fini e scopi analoghi a quelli della Società Filarmonico Drammatica o fini di pubblica utilità indicata dall'Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, è escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

ART. 25 - Modifiche allo Statuto

Di propria iniziativa il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica allo Statuto deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni quindici prima della data di riunione dell'Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare. Per le modifiche è necessario che all'Assemblea stessa partecipi, anche in seconda convocazione un numero di associati rappresentanti almeno un quarto(1/4) del totale degli aventi diritto al voto.

Art. 26- Copertura assicurativa

Poichè l’Associazione risponde con i propri beni dei danni causati a terzi per qualunque moti­ vo, il consiglio direttivo può provvedere a stipulare con primaria compagnia di assicurazione e ad aggiornare periodicamente una polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura, nei limiti di legge, di ogni evento dal quale possa derivare responsabilità per l’associazione, compresa la detenzione o l’uso di beni di qualsiasi natura.

Il consiglio direttivo può provvedere inoltre a stipulare a carico dell’Associazione apposita polizza assicurativa per la responsabilità assunta dagli amministratori nell’esercizio

dell’incarico.
ART. 27 – Disposizioni Finali
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.
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